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Quando il pedone cade a causa di una buca stradale può richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni; tuttavia di recente la Cassazione si è pronunciata relativamente ad un’ipotesi che escluderebbe il predetto risarcimento.
Infatti se il dissesto stradale o la buca è avvistabile e facilmente evitabile non spetta il risarcimento in caso di caduta del pedone dovendosi escludere ogni responsabilità in capo al Comune ove si sia trattato di una disattenzione del pedone.
Infatti in queste circostanze rileva il comportamento negligente del danneggiato, in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell’ordinanza n. 17324/2018 nel respingere la richiesta di risarcimento avanzata da una donna nei confronti di un Comune siciliano per i danni patiti in conseguenza della caduta in una buca, non segnalata, esistente su una strada pubblica nel territorio del Comune stesso.
La Cassazione ha statuito che la danneggiata era perfettamente consapevole, ovvero avrebbe potuto esserlo con l’ordinaria diligenza, delle condizioni difficoltose di percorrenza del tratto in oggetto“, sicché era da ritenere che l’evento dannoso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della donna.

Coppola Studio Legale, diritto Amministrativo e Civile ad Alcamo, Palermo e Castellammare del Golfo.