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Il Project financing (Finanza di progetto) è quello strumento a cui ricorrono le Pubbliche Amministrazioni al fine di realizzare e sostenere talune opere pubbliche od opere di pubblica utilità mediante l’apporto di capitali privati; a sua volta il privato che si aggiudicherà la gara avrà l’onere di progettare e realizzare la struttura a proprie spese e con l’ausilio di terzi finanziatori, avendo in cambio le entrate derivanti dalla gestione dell’opera per un determinato periodo.
Le procedure di project financing possono essere ad iniziativa pubblica o privata, nonché a fase unica, con il promotore che automaticamente sarà anche aggiudicatario della realizzazione dell’opera, o bifasica caratterizzate quest’ultime da due momenti distinti in cui dapprima si individuerà il promotore e successivamente l’aggiudicatario.
Seppur con dei correttivi rispetto al passato, in favore del promotore è riconosciuto un diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, che consente a quest’ultimo di poter pareggiare l’offerta migliore divenendo per l’effetto l’aggiudicatario finale.
In riferimento alla prima fase, ossia alla scelta del promotore, si è sviluppata un’ importante questione dottrinale e giurisprudenziale in merito al fatto se la scelta di un promotore può essere immediatamente lesiva per i concorrenti non prescelti.
Recentemente il Consiglio di Stato, sent. n. 4035/2015, ha affermato che l’atto con il quale la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.
I fondamenti a base di questa pronuncia sono abbastanza chiari ed evidenti; infatti il soggetto scelto come promotore consegue un vantaggio reale e non eventuale visto che il progetto da lui presentato costituirà la base della della successiva gara, maturando, quindi, in capo a al promotore un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario della procedura; di contro a carico dei concorrenti scartati si determina un definitivo arresto procedimentale visto che saranno esclusi dalla successiva gara.
Ne deriva, quindi, che i concorrenti non scelti come promotori possono impugnare immediatamente il provvedimento di designazione senza attendere l’esito dell’aggiudicazione.
Altro problema giurisprudenziale riguarda l’ipotesi in cui la gara di aggiudicazione dovesse essere revocata successivamente all’individuazione del promotore; in questo caso, secondo la giurisprudenza più recente (Cons. di Stato n.1315/2013) il promotore matura un indennizzo ai sensi delll’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, dovendosi considerare ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale che limitava l’applicabilità della predetta norma a fattispecie di revoca dei provvedimenti ad efficacia durevole, non comprendendo fra questi l’aggiudicazione provvisoria di una gara e la mera conclusione della prima fase della finanza di progetto.

fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2016-05-11/diritto-amministrativo-project-financing-e-problemi-giurisprudenziali-145946.php