Gli articoli 86,87 ed 88 del Codice dei Contratti Pubblici disciplinano il tema dell’ “anomalia delle offerte” nell’ambito delle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici.
Gli appalti pubblici sono descritti dall’art. 3 comma 6 del citato Codice dei Contratti Pubblici come quei “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
In tal senso occorre precisare che quando la P.A. intende costruire un’opera, ricevere un servizio o una fornitura deve indire una gara per individuare il contraente migliore tra tutti i partecipanti.
Sono due i criteri sui quali la Pubblica Amministrazione deve basarsi al fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto; detti criteri sono individuati dall’ art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici che così recita “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
La scelta tra i due sopra descritti criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, in ragione ad un criterio di adeguatezza in riferimento all’oggetto del contratto.
Va, tuttavia, precisato che in caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte e, solo successivamente, le offerte economiche, dato che l’esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche.
Ciò premesso, è di particolare interesse la sopra richiamata questione delle cosidette “offerte anomale”, ossia di quelle offerte che appaiono, da subito, fin troppo basse rispetto all’entità della prestazione da svolgere e, pertanto, tali da far sorgere il sospetto di una scarsa serietà dell’offerente con conseguenti effetti pregiudizievoli sull’esecuzione del contratto.
Le ragioni che stanno alla base del rigetto delle offerte anomale risiedono sulla volontà di evitare che possa risultare aggiudicataria dell’appalto una ditta che, per l’esiguità del prezzo offerto, non sia poi in grado di assicurare una prestazione adeguata alle esigenze che l’Amministrazione vuole soddisfare con l’appalto indetto”. (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza 7 settembre 2011, n. 1608)
Ne consegue che non tutte le offerte possono concorrere all’aggiudicazione, ma solo quelle considerate affidabili.
Pertanto, al fine di di verificare la sussistenza o meno di dette anomalie, è necessario ricorrere alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 del Codice dei Contratti che indica due metodologie distinte a seconda che criterio di aggiudicazione applicato sia quello del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Va inoltre rilevato che nelle gare pubbliche la verifica dell´anomalia può essere necessaria, anche qualora non sussistano i presupposti che ne comportano l´obbligatorietà, ossia quando gli elementi del´offerta e l´entità del ribasso complessivo non trovino adeguata giustificazione negli atti e presentino evidenti o comunque seri dubbi di anomalia, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell´azione amministrativa (TAR Lombardia Milano Sez. III del 26.8.2014 n. 2240)
Nel caso descritto è comunque necessario che “vi sia un fumus, un sospetto di anomalia, sulla base di elementi specifici” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3143/2009).
Qualora, ai sensi dell’art.86 del Codice dei Contratti, dovessero individuarsi delle offerte come anomale si aprono dei subprocedimenti tesi a esaminare le eventuali giustificazioni e chiarimenti degli offerenti in modo da garantire un contraddittorio tra le parti.
In questa fase di verifica, è possibile modificare le varie componenti del prezzo dell’offerta sebbene vi sia il divieto espresso della modifica dell’offerta medesima nel suo complessivo importo.
In conclusione è bene precisare che l’esperienza ha dimostrato che le offerte che potrebbero apparire, in un primo momento, come anomale potrebbero anche non esserlo, poiché accade, non di rado, che l’offerente abbia una organizzazione di impresa tale da permettergli l’esecuzione dell’opera ad un prezzo molto competitivo.
tratto da http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2015-03-20/le-offerte-anomale-appalti-pubblici-164051.php