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SEPARAZIONE LEGALE
Si intende l’atto con cui vengono sospesi gli effetti del matrimonio. Essa può essere di tipo consensuale (entrambi i coniugi decidono di separarsi e il Giudice convalida l’atto) oppure di tipo giudiziale (sarà il Giudice a emanare la sentenza nel caso in cui i coniugi non siano d’accordo). Con la separazione vengono meno i doveri tra coniugi (come quello di fedeltà reciproca), ma rimangono validi i doveri di rispetto e assistenza reciproca; ciò perché si spera in una eventuale riconciliazione tra coniugi nell’attesa del pronunciamento vero e proprio di divorzio (essa è dunque temporanea).

DIVORZIO
Comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili. Esso si verifica nel caso in cui sia venuta meno la comunione morale e spirituale, se i coniugi non abitano più nella stessa casa e se la sentenza di separazione legale è stata pronunciata da almeno 3 anni. La legge prevede che si divorzia dopo 6 mesi (separazione consensuale) oppure dopo 1 anno (separazione giudiziale). Questo è un atto definitivo che cancella lo status di coniuge e stabilisce che si potrà contrarre nuovamente matrimonio solo dopo la pronuncia definitiva della sentenza.

Coppola Studio Legale esperti in diritto Amministrativo e diritto Civile ad Alcamo, C.mare del Golfo, Palermo, Londra, London

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