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Pubblicazione dell’avv. Giuseppe Coppola sul portale online de Il Sole 24 Ore.

Recenti e qualificati studi hanno dimostrato che in Inghilterra, ed in particolare a Londra, il sistema del Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) ha permesso di offrire migliori ed innovativi servizi pubblici.
Al riguardo, il modello inglese può costituire una lesson learned per l’Italia tale da favorire sia la partecipazione di investitori privati nella realizzazione di opere pubbliche, sia l’adesione degli amministratori locali ad una soluzione che in Italia, soprattutto nel Meridione, è spesso sconosciuta o comunque poco attuata, quando il ricorso al PPP sarebbe una scelta quasi obbligata per il nostro Paese, stante l’assenza e la carenza di moltissime infrastrutture per cause di indisponibilità economiche.

Infatti il PPP è quella cooperazione tra poteri pubblici e soggetti privati finalizzata a finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.
Il Codice degli Appalti descrive all’articolo 3, comma 1, lett. eee) il contratto di PPP come quel “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”.

I vantaggi sono facilmente intuibili: la Pubblica Amministrazione non sopporta gli ingenti costi della realizzazione dell’opera mentre il privato, a fronte del suo investimento, riceverà un canone dalla P.A. o gli introiti diretti della gestione del servizio.

Tra i veri modelli di PPP, è di particolare interesse il Project financing (Finanza di progetto) che è lo strumento a cui ricorrono le Pubbliche Amministrazioni al fine di realizzare e sostenere talune opere pubbliche od opere di pubblica utilità mediante l’apporto di capitali privati; a sua volta il privato che si aggiudicherà la gara avrà l’onere di progettare e realizzare la struttura a proprie spese e con l’ausilio di terzi finanziatori, avendo in cambio le entrate derivanti dalla gestione dell’opera per un determinato periodo.

Nei modelli di PPP l’allocazione dei rischi grava principalmente in capo all’operatore economico, dal momento che quest’ultimo sopporterà sia il rischio di costruzione, che quello di disponibilità, nonché, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda per il servizio reso ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza, fermo restando che eventuali rischi derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico possono comportare una rimodulazione dell’accordo.

In termini pratici il modello del PPP è diretto agli interventi di edilizia, quali parcheggi, ospedali, scuole, nonché alla gestione di impianti, alla realizzazione della illuminazione pubblica ed di altre opere pubbliche.

In tal senso si distingue fra le opere destinate ai cittadini-utenti che pagano una tariffa per l’utilizzazione dell’infrastruttura (opere calde) e opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione per la gestione di servizi pubblici (opere fredde).

Non è inutile ricordare che la delicata ed importantissima fase del closing finanziario, nonché della stesura del bando e del reperimento del finanziamento privato rende indispensabile l’assistenza legale, al fine di effettuare un’attività istruttoria, circa l’opportunità e i termini del contratto.

Articolo consultabile su: Il Sole 24 Ore