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Gazebo, edilizia libera o permesso di costruire?

Secondo le più recenti sentenze dei TAR, relativamente ai gazebo, a determinare il titolo abilitativo è l’utilizzo che si fa del manufatto.
Le ultime giurisprudenze dei Tar non prendono in considerazione la precarietà strutturale del manufatto perché ciò che conta è l’utilizzo. Se questo non è stagionale, ma permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire.

Lo stesso discorso vale anche per la realizzazione di un porticato, in quanto ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Ad esempio se trattasi di un porticato relativo ad un’attività commerciale il Tar ne presume un utilizzo permanente.

Sono, invece, opere di edilizia libera l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo, nonché le opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni. Tra queste, i gazebo.

Questo significa che l’installazione di un gazebo rientra negli interventi di edilizia libera solo al ricorrere di determinate condizioni strutturali e di utilizzo.

Coppola Studio Legale esperto in Diritto Amministrativo, ad Alcamo, Palermo e Castellammare del Golfo