Il Sole 24 Ore – Appalti: Servizi analoghi e Servizi Identici.
Approfondimento dell’avv.Giuseppe Coppola pubblicato su Il Sole 24 Ore – Diritto24
Nelle gare di appalto quando si chiede ai partecipanti di provare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata a escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, in quanto ciò significherebbe assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” a quello di “servizi identici”.
Al riguardo l’indirizzo più consolidato ha una visione estensiva, tale che un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientra nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in oggetto, così da garantire il favor partecipationis.
In tal senso, pertanto, si riterrà soddisfatta la prescrizione di legge allorquando il concorrente avrà dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui si riferisce l’appalto, senza che sia quindi indispensabile l’identità, ma la mera similitudine tra le prestazioni richieste.
La ratio sottesa all’indirizzo di cui sopra è quella di aprire il mercato anche a quei concorrenti che non sono ancora presenti sul mercato, purché abbiano la capacità di svolgere quei servizi o forniture resi nel medesimo settore imprenditoriale, così come previsto dal Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944.
E’ evidente quindi che, ai fini dell’analogia, dovrà essere effettuata una valutazione complessiva tale che l’insieme di tutti i servizi e forniture dichiarate può ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell’appalto e di affidabilità.
Chiarito che la locuzione “servizi analoghi” non coincide con quella di “servizi identici”, va altresì precisato che i servizi analoghi devono presentare elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara.
La similitudine richiesta si individuerà dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando; vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (Tar Puglia, sez. II, sentenza 25 gennaio 2019, n. 119).
Dunque il concetto di “servizio analogo” è differente da quello di “servizio identico”, in quanto quest’ultimo impone una assoluta uguaglianza degli elementi richiesti, mentre quello di “servizio analogo” si basa sul più largo concetto di similitudine tra i servizi presi in considerazione, così che la prescrizione concernente lo svolgimento di servizi analoghi sarà soddisfatta ove il concorrente abbia dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto o nella similitudine dei servizi considerati.
Quindi Il concetto di analogia non fornisce un metro rigido e univoco, prestandosi ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche, che la stazione appaltante non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico.
Pertanto, in conformità a quanto sopra considerato, ne discende che la stazione appaltante non è legittimata ad escludere quei concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto allorquando il bando richieda l’ espletamento di servizi analoghi che sono una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara
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